Cass. pen. n. 2716 del 21 marzo 1997

Testo massima n. 1


Il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 337 e quello previsto dalla prima ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 341 c.p., è costituito dallo scopo della minaccia; che, nel primo caso, è diretta ad impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale, mentre nel secondo caso costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo.

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