14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37042 del 26 settembre 2003
Testo massima n. 1
Quando il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell’atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l’offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l’espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell’ipotesi di oltraggio già prevista dall’art. 341 c.p., abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
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