14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24554 del 5 giugno 2013
Testo massima n. 1
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall’essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo. [ Fattispecie in cui, dopo un iniziale spintonamento, l’imputato aveva continuato ad aggredire e strattonare un agente di polizia che gli aveva chiesto di fornire generalità e di seguirlo in ufficio ].
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