14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18957 del 8 maggio 2014
Testo massima n. 1
La verifica dell’arbitrarietà dell’atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, [ attualmente, art. 393 bis, cod. pen. ] è legata al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l’iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell’atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta. [ In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l’iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen. ].
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