Cass. civ. n. 3887 del 12 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore al prezzo giusto - Nozione - Riferimento all'art. 108 l.fall. - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 108 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.


Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24913 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 108
Preleggi art. 12 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE