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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19662 del 21 maggio 2007

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19662 del 21 maggio 2007

Testo massima n. 1

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente adottato in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni costituenti profitto illecito, sempre che detta impossibilità sussista al momento della richiesta e dell’adozione del sequestro. [ La Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento assolve all’onere di motivazione con il riferimento alla pur momentanea indisponibilità del bene, senza che debba dare conto delle attività volte alla ricerca dell’originario prodotto o profitto del reato ].

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