14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41905 del 30 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell’art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 [ testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ]. [ Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull’intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge ].
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