14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6822 del 18 maggio 2001
Testo massima n. 1
Il primario ospedaliero, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione, per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono seguire e di vigilare, com’è desumibile anche dall’art. 63 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sull’esatta esecuzione da parte dei medesimi. Pertanto sussiste la negligenza del primario del reparto che omette, violando gli schemi della normale pratica ostetrica, di impostare un programma di monitoraggio assiduo del travaglio di una partoriente per venti minuti all’inizio del medesimo, poi ogni trenta minuti per una durata di cinque minuti, e nell’ultimo periodo del travaglio ogni cinque minuti al fine di poter intervenire tempestivamente, con un taglio cesareo, all’insorgere di sofferenza fetale; di impartire direttive precise di controllo cardiotocografico al suo assistente in caso di sua assenza dal reparto; di vigilare sull’esatta esecuzione delle medesime ed è, quindi, colpevole per i danni riportati da un neonato in seguito a sofferenza anossica cerebrale, evitabile con un tempestivo parto cesareo.
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