14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2891 del 12 aprile 1986
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di istigazione alla corruzione si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre un’utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata l’istigazione.
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