14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1252 del 20 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Nel caso che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta contraria ai doveri del suo ufficio, dietro consegna o promessa di denaro od altra utilità, e con tale condotta aiuti taluno, dopo che fu commesso un delitto punito con sanzione detentiva, ad eludere le investigazioni o le ricerche dell’autorità, si determina un concorso tra il reato di corruzione propria e quello di favoreggiamento personale, posto che le rispettive fattispecie incriminatrici tutelano beni diversi, quali sono l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione per un verso, e il buon funzionamento dell’attività giudiziaria per l’altro.
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