14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4177 del 4 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall’art. 318, comma primo, c.p., quanto di quella propria, prevista dall’art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l’effettivo compimento dell’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, il solo fatto che l’attività del pubblico ufficiale [ o dell’incaricato di pubblico servizio ] presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che l’atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque idoneo alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, nonostante che il suo compimento sia fatto dipendere dalla indebita retribuzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]