14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13048 del 21 marzo 2013
Testo massima n. 1
Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l’intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l’accordo già raggiunto ].
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Testo massima n. 1
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l’ipotesi di cui all’art. 322 c.p., è configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci [ l’offerta o la promessa ] e l’evento non si verifichi [ ad esempio per mancata accettazione ].
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