14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11737 del 24 agosto 1990
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, ciò che la norma richiede perché possa affermarsi l’esistenza del presupposto del reato rappresentato dall’atto d’ufficio da compiersi, è che l’atto appartenga alla competenza dell’ufficio cui il pubblico dipendente appartiene, anche se non sia espressamente devoluto alle specifiche mansioni del pubblico ufficiale demandante, purché possa ugualmente direttamente compierlo o far sì che l’atto stesso venga compiuto [ fattispecie in cui un sottufficiale della Guardia di finanza era stato richiesto di effettuare, o comunque provocare, una ispezione diretta all’accertamento di illeciti fiscali ].
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