14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1680 del 11 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, non v’è alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare, e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto [ ad opera di altri cointeressati ] nell’ambito della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Invero, affinché, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l’attività amministrativa contra legem, non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell’attività, essendo all’uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività. Ciò, in quanto è la «motivazione» della promessa che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell’attività [ che, in sé, resta fuori della condotta criminosa ] dalla promessa stessa.
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