14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3388 del 23 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti [ siccome vietati da atti imperativi ] o illegittimi [ perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia ], ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale [ o dell’incaricato di pubblico servizio ], dall’osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d’imparzialità. Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l’atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente, l’interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l’unico atto reso possibile dalla sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.
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Testo massima n. 1
Persona offesa del delitto di corruzione propria è soltanto la pubblica amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio.
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