14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8826 del 13 aprile 2007
Testo massima n. 1
Il risultato «anomalo» o anormale in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza dell’intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l’esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d’appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di «inalterazione» e quindi di sostanziale «insuccesso» sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilità, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima ].
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