14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16708 del 19 dicembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di peculato, il concetto di «appartenenza» alla pubblica amministrazione non esclude che la cosa o il denaro possa in definitiva spettare in proprietà ad altro soggetto, essendo sufficiente che fra la cosa-denaro e la P.A. intercorra un vincolo che consenta o imponga a quest’ultima di disporne. Ne consegue, pertanto, che qualora – dopo l’emissione del mandato-ordine di pagamento – il pubblico ufficiale, incaricato-delegato a pagare agli aventi diritto i ratei di funzioni, stipendi, etc., si appropri del denaro, egli commette peculato e non malversazione, atteso che il beneficiario diventa proprietario del denaro soltanto al momento dell’effettiva riscossione. E ciò, in quanto la P.A. conserva il potere di disponibilità sul denaro stesso fino al momento in cui si estingue l’obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell’interessato o di persona da lui delegata.
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Testo massima n. 1
Le quietanze di pagamento di un titolo avente natura di atto pubblico, come i vaglia ed i conti correnti postali, rientrano nella stessa categoria ai sensi dell’art. 476, primo comma, c.p., perché formate alla presenza di un pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e come compito suo proprio, ne deve controllare la regolarità.
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