14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17306 del 31 luglio 2006
Testo massima n. 1
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell’adempimento o dell’esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell’obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l’onere di allegazione dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l’attività del professionista. [ Nella specie, relativa a una richiesta di compenso per prestazione odontoiatrica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell’accogliere la domanda del medico, aveva posto a carico del cliente soccombente la omessa dimostrazione dell’esistenza di ineliminabili vizi e difformità della protesi oggetto della prestazione e in particolare la mancata constatazione dei vizi mediante un accertamento peritale, considerando irrilevanti le testimonianze addotte per dimostrare le ulcerazioni e i gonfiori alle gengive causati al paziente dall’impianto della protesi ].
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