14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6094 del 25 maggio 1994
Posted at 19:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il cosiddetto peculato d’uso previsto dal comma 2, dell’art. 314 c.p. [ nella nuova formulazione ] non costituisce un’attenuante del delitto di peculato. Infatti, nell’articolo indicato, i due commi prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel peculato d’uso, il fine perseguibile dall’agente costituisce elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il fatto nel concetto di «peculato» vero e proprio.
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