14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10927 del 18 maggio 2011
Testo massima n. 1
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo [ nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall’appaltatore ], essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l’opera a regola d’arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all’altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.
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