14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2142 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo; in tal caso, l’esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del metus assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato. [ Fattispecie relativa alla corresponsione periodica e continuativa di somme di denaro da parte di persone esercenti l’attività di visurista, indotte al versamento dagli impiegati di una conservatoria dei registri immobiliari, sotto la minaccia di ingiustificati ritardi nella definizione delle pratiche ].
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