14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8009 del 24 agosto 1993
Testo massima n. 1
Il peculato d’uso può configurarsi solo in relazione a cose di specie e non a cose di quantità, poiché con riferimento a queste ultime non sarebbe possibile la restituzione della eadem res ma solo del tantundem, che è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato de quo. [ La Cassazione ha evidenziato che una conferma del principio di cui in massima si trae proprio dal disposto del secondo comma dell’art. 314 c.p. che circoscrive il peculato d’uso ai soli casi di uso momentaneo della cosa mobile, senza fare menzione del denaro ].
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Testo massima n. 1
Il reato di peculato di cose di quantità, di genere o fungibili, si consuma nel momento in cui l’agente si appropria delle cose ed è irrilevante ai fini della sua configurabilità che questi abbia sostituito, anche contestualmente, la cosa di cui si è appropriato con altra di egual tipo, caratteristiche e valore. La restituzione del tantundem, infatti, non solo non influenza la lesione, già verificatasi, dell’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma non elide neppure la lesione dell’altro interesse tutelato, relativo all’integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. [ La Cassazione ha altresì rilevato che la legittimità della sostituzione del bene da parte dell’agente passa necessariamente attraverso il consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. ].
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