14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8518 del 29 luglio 1988
Testo massima n. 1
Per la compressione del diritto di manifestazione del pensiero e della critica non può genericamente essere invocata la tutela di un interesse di rilievo costituzionale, quale l’obbligo della fedeltà alle leggi che tutelano la disciplina militare, ma è necessario che la condotta vietata presenti anche un contenuto immediatamente offensivo per il bene tutelato. [ Alla luce di questo principio la corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la sentenza di merito di condanna per il reato di istigazione dei militari a disertare poiché tale invito era condizionato ad una evenienza ipotetica e, quindi, non attuale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]