Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8518 del 29 luglio 1988

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8518 del 29 luglio 1988

Testo massima n. 1

Per la compressione del diritto di manifestazione del pensiero e della critica non può genericamente essere invocata la tutela di un interesse di rilievo costituzionale, quale l’obbligo della fedeltà alle leggi che tutelano la disciplina militare, ma è necessario che la condotta vietata presenti anche un contenuto immediatamente offensivo per il bene tutelato. [ Alla luce di questo principio la corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la sentenza di merito di condanna per il reato di istigazione dei militari a disertare poiché tale invito era condizionato ad una evenienza ipotetica e, quindi, non attuale ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze