14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 973 del 17 aprile 1996
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 270 bis c.p. è necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l’eversione dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l’ordinamento costituzionale dello Stato italiano [ nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attività terroristiche in Algeria ], si è fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si è fuori dalla fattispecie di cui all’art. 270.
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