Cass. pen. n. 973 del 17 aprile 1996

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. è necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l'eversione dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano (nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attività terroristiche in Algeria), si è fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si è fuori dalla fattispecie di cui all'art. 270.