Cass. pen. n. 5542 del 12 maggio 1998

Testo massima n. 1


In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione occorre che la cosa non appartenga a persona estranea al reato, da intendersi in senso ampio, cioè comprensivo dei diritti reali di garanzia e non solo della proprietà, con riferimento al momento in cui viene esercitato il potere di confisca da parte del giudice e non a quello della commissione del reato.

Normativa correlata