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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4008 del 2 dicembre 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4008 del 2 dicembre 1997

Testo massima n. 1

In tema di confisca, l’appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato la quale, ai sensi del terzo comma dell’art. 240 c.p., preclude l’applicazione della misura di sicurezza, deve sussistere al momento dell’applicazione della confisca e non risalire ad un momento precedente alla commissione del reato; impongono tale conclusione sia la corretta interpretazione del rinvio alla prima parte del medesimo articolo operato dal comma in discorso, che si riferisce precisamente al momento del concreto esercizio, da parte del giudice, del potere di confiscare, sia un’evidente esigenza di attualizzazione del giudizio di pericolosità e di tutela del terzo acquirente in buona fede. [ In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto irrilevante l’acquisizione da parte di un terzo della proprietà dell’immobile confiscato perchè avvenuto successivamente alla commissione dell’illecito ed al sequestro preventivo del bene medesimo ].

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