14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29495 del 16 luglio 2009
Testo massima n. 1
In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. [ Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stesso fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato, ma in realtà nella perdurante disponibilità dell’imputato ].
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