Cass. pen. n. 29495 del 16 luglio 2009
Testo massima n. 1
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stesso fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato, ma in realtà nella perdurante disponibilità dell'imputato).