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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9323 del 9 marzo 2011

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9323 del 9 marzo 2011

Testo massima n. 1

Il computo del termine triennale previsto per la riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacchè anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.

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