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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2154 del 12 luglio 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2154 del 12 luglio 1997

Testo massima n. 1

La norma di cui all’art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 – che disciplina l’importazione, l’esportazione, l’esposizione in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto anche per conto terzi o, comunque, la detenzione di esemplari di specie protette – non contiene deroga al principio generale secondo cui la confisca di cose in sequestro, la cui detenzione è possibile a seguito di idonea autorizzazione amministrativa e non costituisce di per sè, ed in ogni caso, reato, non può prescindere da una sentenza di condanna ed è incompatibile con un provvedimento di archiviazione o di dichiarazione di estinzione del reato. [ Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di rigetto di istanza di revoca di confisca e restituzione di trofeo di Panthera Pardus, emessa in sede di incidente di esecuzione dallo stesso Gip che aveva disposto l’archiviazione per prescrizione del reato, con la quale si era ritenuto che, pur trattandosi di cosa vietata solo relativamente, la cui detenzione è legittima se debitamente autorizzata, essa era da ritenersi essere stata posta sotto sequestro, in sede di accertamento della violazione doganale e poi confiscata, legittimamente ].

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