Cass. pen. n. 661 del 7 aprile 2000

Testo massima n. 1


La confisca è obbligatoria quando il danaro costituisce il «prezzo» del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato. Diversamente, il provento dell'attività criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non è soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore non già come compenso per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso).

Normativa correlata