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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10229 del 13 marzo 2001

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10229 del 13 marzo 2001

Testo massima n. 1

In tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell’art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 [ come sostituito dall’art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ] e non del comma secondo dell’art. 240 c.p.

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