Cass. pen. n. 11982 del 22 marzo 2007
Testo massima n. 1
La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice che, nel definire con il «patteggiamento» un procedimento per il reato di coltivazione illegale di piante di cannabis indica, aveva ordinato la confisca delle «attrezzature presenti sul fondo ed utilizzate per la coltivazione»).