14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31957 del 23 luglio 2013
Testo massima n. 1
L’estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. [ Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell’imputato e all’illecita provenienza dei beni confiscati ].
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Testo massima n. 1
La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato.
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