14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7316 del 10 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell’ipotesi di cui all’art. 54, terzo comma, della L. n. 354 del 1975 [ c.d. ordinamento penitenziario ], la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell’esecuzione della pena.
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