14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33904 del 3 agosto 2015
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. [ In motivazione, la Corte ha precisato che la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile “ex se” ad un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo ].
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