Cass. pen. n. 2382 del 29 luglio 1993
Testo massima n. 1
L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, stabilito come presupposto della riabilitazione dall'art. 179, quarto comma, n. 2, c.p., ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato e non deve essere valutato sotto il profilo strettamente civilistico, essendo sufficiente che risulti la volontà di adempiere, anche in minima parte, secondo le possibilità economiche del soggetto interessato. L'assoluta impossibilità di adempiere dev'essere provata da colui che richiede la riabilitazione ed il relativo apprezzamento fatto dal giudice di merito sfugge al sindacato di legittimità, ove sia basato su corrente argomentazioni, non inficiate da vizi logici.