14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4721 del 15 novembre 1995
Testo massima n. 1
Ai fini della concessione della riabilitazione in relazione al reato di furto aggravato consumato mediante l’uccisione di un esemplare di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato [ art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 ], grava sull’interessato, per realizzare la condizione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili di cui all’art. 179, comma 4, n. 2, c.p., l’onere di sollecitare nelle forme previste l’amministrazione competente alla valutazione del danno ed all’accettazione della somma risarcitoria conseguentemente quantificata: la sottrazione al servizio pubblico della tutela dell’ambiente faunistico verificatasi con il cosiddetto furto venatorio, ha prodotto un danno, se non quantificabile da un punto di vista economico, sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell’interesse della collettività.
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