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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 80 del 10 marzo 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 80 del 10 marzo 1992

Testo massima n. 1

In tema di riabilitazione, è priva di motivazione l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che rigetta la richiesta dell’interessato indicando riassuntivamente le cause ritenute ostative alla concessione della riabilitazione, senza l’indicazione del loro contenuto, in modo da porre il giudice di legittimità nelle condizioni di non poter eseguire il controllo sulla completezza, la correttezza e l’assenza di vizi logici. [ Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostative alla concessione della riabilitazione l’inadempimento nei confronti della parte civile, per quanto dovutole in relazione al fatto di cui alla sentenza di condanna, e la condotta successiva non «assiduamente corretta», del condannato essendo stato l’istante querelato per reato poi dichiarato estinto per intervenuta amnistia ].

Testo massima n. 1

In tema di riabilitazione, non può essere ritenuto indicativo di cattiva condotta il solo fatto della presentazione di una querela contro l’istante per reato dichiarato estinto per amnistia. La presentazione della querela e l’estinzione del reato per amnistia sono entrambi elementi di giudizio neutri, nel senso che dal secondo non è possibile inferire l’infondatezza dell’accusa e dal primo non è possibile far discendere la dimostrazione della sua fondatezza, e ciò nemmeno ai fini dell’accertamento di una buona o cattiva condotta del querelato. [ Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione, l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostativa alla concessione della riabilitazione la non «assiduamente corretta condotta dell’istante, considerato il fatto di cui alla querela» per reato estinto per amnistia ].

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