14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35078 del 4 settembre 2003
Testo massima n. 1
Tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell’iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall’art. 687 c.p.p. e, inoltre, l’art. 686 c.p.p. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, ed, infine, l’art. 689 secondo comma n. 4 c.p.p., già prevede che i certificati penali rilasciati all’interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.
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