Cass. pen. n. 3359 del 31 ottobre 1990

Testo massima n. 1


Mentre la riabilitazione ordinaria è necessaria sempre per la eliminazione degli effetti scaturenti dalla condanna, quella militare diventa indispensabile — e, quindi, può essere chiesta ed ottenuta — solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari od effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerra e simili), od, in generale, se l'interessato abbia interesse a riacquistare uno «status di onori militari» perduto a seguito della sentenza di condanna.