14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1274 del 17 giugno 1995
Testo massima n. 1
Poiché, dopo la riabilitazione prevista dalla legge penale comune [ art. 178 c.p. ], non residuano effetti penali della condanna per diserzione [ art. 146 c.p.m. di guerra ] da estinguere mediante la cosiddetta riabilitazione militare, ne deriva, come logico corollario, l’inesistenza dell’interesse alla relativa domanda che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile: non costituiscono effetti penali della condanna de qua, infatti, la perdita dei benefici combattentistici previsti dagli artt. 11 D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137, e 1 legge 24 maggio 1970, n. 336, né la perdita delle distinzioni onorifiche, ex art. 4, ultimo comma, legge 24 aprile 1950, n. 390, né la perdita dell’onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come deminutio dello status del militare, posto che tale sanzione non è preveduta dal diritto positivo.
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