14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16250 del 9 aprile 2013
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell’art. 133 c.p., nell’apprezzamento del comportamento pregresso dell’imputato ai fini della determinazione della pena.
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