14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3258 del 17 gennaio 1995
Testo massima n. 1
La pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile «in parte», ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto, ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie; né il condono parziale può applicarsi al limitato scopo dell’anticipata maturazione dei periodi di pena espiata necessari per l’accesso a taluni benefici penitenziari, perché questi hanno come presupposto, oltre che una pregressa espiazione, la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, da cui l’indulto prescinde completamente.
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