14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1123 del 19 marzo 1996
Testo massima n. 1
Il disposto del secondo comma dell’art. 174 c.p., che stabilisce che il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene [ cumulo materiale, non giuridico ], va inteso con riferimento alle pene condonabili, non potendo operare detto beneficio su un cumulo che comprenda pene non estinguibili per detta causa [ o per esclusione oggettiva dei relativi reati o per esclusione soggettiva concernente l’autore ]. Ove quest’ultima ipotesi si verifichi, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e formare un cumulo autonomo delle prime, applicando, solo a queste ultime, l’indulto nella misura consentita.
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