14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1306 del 5 maggio 1992
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 174, secondo comma, c.p., secondo la quale l’indulto «si applica una sola volta, dopo cumulate le pene», si riferisce al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa estintiva della pena può operare su un cumulo che comprenda pene inattaccabili dalla causa medesima. Ciò consegue al principio generale secondo cui, ove esistano cause di estinzione della pena, di detrazione del presofferto o, comunque, di caducazione o modificazione del potere dello Stato di curare l’esecuzione della condanna, le quali siano applicabili ad alcune soltanto delle pene concorrenti, si deve prima procedere a un cumulo parziale di tali pene [ al fine di rendere possibile l’applicazione del beneficio o la detrazione del presofferto ] e poi a nuovo cumulo delle pene residue, ripetendo, se necessario, l’operazione fino al cumulo definitivo, e attuando le eventuali riduzioni di cui all’art. 78 c.p. solo nell’ambito di ogni singola operazione.
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Testo massima n. 1
Nel caso di pluralità di pene da espiare, la circostanza che l’applicazione dell’indulto relativamente solo a talune di esse, essendo le altre non condonabili, non inciderebbe sull’entità del cumulo giuridico finale e sul residuo da espiare, non è ragione sufficiente per disapplicare il decreto di indulto. Il beneficio può infatti operare giuridicamente ad altri eventuali fini [ ad esempio per eliminare — se il decreto le prevede — pene accessorie che siano connesse esclusivamente alla condanna condonabile, ovvero per eliminare o ridurre anche pene principali di specie diversa — come nel caso di pene pecuniarie che, a differenza di quelle detentive, non superino i limiti previsti dall’art. 78 c.p. ] e, comunque, quand’anche il carico sanzionatorio resti invariato sotto tutti i profili, sussiste l’interesse all’applicazione dell’indulto, potendo questo diventare praticamente operativo allorché, per qualsiasi causa, venga a cessare l’esecuzione della pena non condonabile [ revisione, abolitio criminis, grazia o altra causa estintiva ].
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