14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1381 del 14 gennaio 2015
Posted at 20:00h
in Massimario
Testo massima n. 1
I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649, comma primo, n. 1, c.p., devono sussistere al momento della commissione del fatto e, pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l’imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]