14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9957 del 9 marzo 2015
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall’art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. [ In motivazione, la Corte ha precisato che la “ratio” della norma incriminatrice è quella di evitare che l’attività della P.A. sia intralciata nell’identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale ].
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