Cass. pen. n. 19924 del 14 maggio 2014

Testo massima n. 1


In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.

Normativa correlata