14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19924 del 14 maggio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.
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