14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6932 del 11 giugno 1992
Testo massima n. 1
L’apprestamento di impianti e dispositivi contro l’inquinamento atmosferico può essere idoneo ad escludere la violazione delle prescrizioni della L. 13 luglio 1966, n. 615, ma non sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, e, conseguentemente, la integrazione del reato di cui all’art. 674 c.p. [ La Cassazione ha altresì evidenziato che il riferimento ai casi consentiti dalla legge che figura nella suddetta norma non può servire da salvacondotto per l’esercizio di qualsiasi attività inquinante e che lo stesso è utilizzabile solo come criterio guida per l’identificazione del grado di tollerabilità delle emissioni, e non, dunque, come causa di esclusione della responsabilità penale di chi le provoca in concreto, dopo essersi premunito di strumenti astrattamente e non anche concretamente idonei ad evitarle ovvero a mantenerle in limiti accettabili ].
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