14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25037 del 22 giugno 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti [ art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ] e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione [ art. 137, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ], purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.
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